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Cittadinanza italiana jure sanguinis, Aprigliano: “La sentenza della Consulta apre una nuova fase: ora la partita si sposta nei tribunali e può arrivare alla Corte UE”

08/05/2026

Cittadinanza italiana jure sanguinis, Aprigliano: “La sentenza della Consulta apre una nuova fase: ora la partita si sposta nei tribunali e può arrivare alla Corte UE”

Milano, 08 maggio 2026, - La sentenza n. 63 del 2026 della Corte costituzionale è stata letta da molti come la chiusura definitiva della cittadinanza italiana per discendenza. Lo “stop agli oriundi”, la “pietra tombale sullo jure sanguinis”, la “stretta finale” sono diventati in poche ore il racconto dominante di una pronuncia che, secondo l’Avv. Salvatore Aprigliano, cassazionista e fondatore dello Studio Legale Aprigliano International Law Firm, richiede invece una lettura più attenta e meno semplificata.

Al centro della vicenda c’è lart. 3-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dal cosiddetto decreto Tajani, sul quale la Consulta ha respinto le questioni sollevate dal Tribunale di Torino. La decisione conferma la tenuta costituzionale della norma nei limiti delle censure esaminate, ma lascia aperti alcuni fronti destinati a incidere sui prossimi contenziosi in materia di cittadinanza italiana jure sanguinis.

La cittadinanza italiana per discendenza non esce cancellata dalla sentenza della Consulta, ma entra in una fase più tecnica e selettiva. Ora il punto è capire come i tribunali di merito interpreteranno la posizione di chi, pur essendosi attivato, non è riuscito a ottenere un appuntamento prima del 27 marzo 2025. Resta inoltre aperta la possibilità di sottoporre al giudice europeo l’esame di una legge che ha inciso sul riconoscimento della cittadinanza senza alcun preavviso e con effetti retroattivi”, dichiara l’Avv. Salvatore Aprigliano”,

Il primo nodo riguarda una platea particolarmente ampia, i discendenti di cittadini italiani nati allestero che, prima del 27 marzo 2025, avevano cercato di avviare la procedura, senza riuscire a ottenere un appuntamento consolare. La Corte costituzionale ha lasciato impregiudicata la questione della differenza tra chi aveva ottenuto un appuntamento entro quella data e chi, pur avendo manifestato la volontà di chiedere il riconoscimento, era rimasto escluso per ragioni indipendenti dalla propria volontà. Si tratta di un passaggio centrale per migliaia di persone, soprattutto in Sud America e negli Stati Uniti, dove il portale Prenot@mi è stato per anni caratterizzato da agende chiuse, appuntamenti difficili da ottenere e liste di attesa molto lunghe. Secondo Aprigliano, la distinzione tra chi si è disinteressato alla cittadinanza italiana e chi ha provato concretamente ad attivarsi sarà uno dei terreni decisivi del contenzioso. In questa direzione assume particolare importanza la sentenza n. 3335 del 17 aprile 2026 del Tribunale di Bologna, resa in un giudizio patrocinato dallo stesso Studio Legale Aprigliano. Il Tribunale ha riconosciuto valore alla manifestazione di volontà espressa prima del 27 marzo 2025, pur in assenza di un appuntamento ottenuto tramite Consolato, affermando un principio di forte impatto pratico, ovvero quando il canale amministrativo risulta impraticabile per cause riconducibili al sistema, la volontà del richiedente mantiene rilievo giuridico.

Il cittadino che ha provato ad attivarsi e ha trovato davanti a sé un sistema incapace di ricevere la domanda merita una valutazione diversa rispetto a chi è rimasto del tutto inerte. Questo sarà uno dei punti più importanti davanti ai tribunali italiani”, spiega Aprigliano.

Il secondo fronte riguarda il diritto dellUnione europea. La Consulta ha ritenuto che, per chi non aveva ancora ottenuto un riconoscimento formale della cittadinanza italiana, la giurisprudenza europea sulla perdita della cittadinanza dellUnione fosse priva di pertinenza diretta. Secondo questa impostazione, lo status di cittadino europeo sarebbe ancora privo di certezza giuridica fino al riconoscimento formale. Per Aprigliano, proprio questo passaggio può aprire la strada a un nuovo livello di contenzioso. In materia di diritto dellUnione, lultima parola sullinterpretazione delle garanzie europee spetta alla Corte di giustizia e se un giudice nazionale riterrà che la disciplina italiana incida, nella sostanza, sulla cittadinanza europea, potrà valutare un rinvio pregiudiziale a Lussemburgo.

Il diritto europeo guarda agli effetti concreti delle norme, oltre alle qualificazioni formali adottate dagli Stati. Se una misura nazionale incide sullo status di cittadino dellUnione, entrano in gioco proporzionalità, valutazione individuale, tutela dellaffidamento e possibilità effettiva di difesa. È questo il terreno sul quale la vicenda potrebbe spostarsi davanti alla Corte di giustizia”, aggiunge lAvv. Aprigliano.

Il terzo profilo riguarda la natura stessa dellart. 3-bis. La norma stabilisce che alcune persone nate allestero e in possesso di altra cittadinanza sono considerate come se non avessero mai acquistato la cittadinanza italiana. La formula tecnica è destinata a generare un forte dibattito, perché per oltre un secolo il diritto vivente italiano ha ricostruito la cittadinanza per discendenza come status acquisito alla nascita, con riconoscimento successivo di natura dichiarativa. Il punto, secondo Aprigliano, riguarda la distanza tra nome giuridico ed effetto sostanziale. Presentare la disciplina come mancato acquisto” consente di descrivere la misura come preclusione originaria. Guardando agli effetti concreti, la norma incide su posizioni che molti discendenti ritenevano già maturate in base alla linea tradizionale del diritto italiano e realizza i medesimi effetti di una revoca.

La questione va riportata dalla formula alla sostanza. Cambiare il nome delleffetto giuridico non basta quando la conseguenza pratica è incidere retroattivamente su uno status che il diritto italiano aveva a lungo qualificato come originario e legato alla nascita. Questo sarà uno dei temi più delicati nei prossimi giudizi”, sottolinea Aprigliano.

La sentenza della Corte costituzionale apre una fase nuova. Una parte della vicenda si è chiusa davanti alla Consulta, mentre altri profili potranno essere affrontati dai tribunali ordinari, anche alla luce delle posizioni di chi si era già attivato prima del 27 marzo 2025, delle difficoltà operative dei canali consolari e delleventuale rilevanza europea dello status di cittadino italiano per discendenza. Per lo Studio Legale Aprigliano, che da anni segue procedimenti in materia di cittadinanza italiana jure sanguinis, la priorità è ora distinguere caso per caso, evitando letture generalizzate e verificando la posizione concreta di ciascun richiedente.

La sentenza n. 63 del 2026 merita rispetto istituzionale e una lettura tecnica. Allo stesso tempo, i titoli che hanno annunciato la fine della cittadinanza per discendenza rischiano di trasmettere un messaggio incompleto. Quando una disciplina incide sull’identità personale, sullo status civitatis e sulla cittadinanza europea, non basta fermarsi alla formula del rigetto: occorre comprendere che cosa sia stato davvero deciso e che cosa resti ancora aperto. E in questa vicenda, diversi profili sono tutt’altro che esauriti”, conclude l’Avv. Salvatore Aprigliano. Più info su www.apriglianos.com